ATTI DI CONCESSIONE

Questa sotto-sezione non viene compilata in quanto le istituzioni scolastiche non concedono le sovvenzioni, i contributi, sussidi etc. di cui all’art. 26 del D.L.vo 33/2013.


Norma di riferimento – art. 26, comma 2 + art. 27 D.Lgs. n. 33/2013

Art. 26, comma 2 “Art. 26 – Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari alle imprese, e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati ai sensi del citato articolo 12 della legge n. 241 del 1990, di importo superiore a mille euro.” Art. 27 “Art. 27 – Obblighi di pubblicazione dell’elenco dei soggetti beneficiari 1. La pubblicazione di cui all’articolo 26, comma 2, comprende necessariamente, ai fini del comma 3 del medesimo articolo:

  1. il nome dell’impresa o dell’ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
  2. l’importo del vantaggio economico corrisposto;
  3. la norma o il titolo a base dell’attribuzione;
  4. l’ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
  5. la modalità seguita per l’individuazione del beneficiario;
  6. il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato”.